TITOLO II — DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE CAPO I ((Diritti del produttore di fonogrammi))
((La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.)) ((42))
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