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CAPO III — ((Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori))

(( 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04