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CAPO III — ((Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori))

1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonche' il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento. 2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata ((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa)) sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata ((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa)) a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite ((un compenso adeguato e proporzionato)) a carico degli organismi di emissione. ((53)) 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate ((, ivi incluse le opere teatrali trasmesse)) diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta ((un compenso adeguato e proporzionato)) a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.((53)) 4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra ((i soggetti interessati)), e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)). (21) ((53))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04