CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA
Modifiche al sistema penale. · Italy
Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27