CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA
Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' inserito il seguente: "Art. 116-bis - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
← Art. 139. · All articles · Art. 141. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27