CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA
Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27