CAPO II — AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI
Modifiche al sistema penale. · Italy
L'articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
← Art. 45. · All articles · Art. 47. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27