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CAPO II — AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27