CAPO IV — ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA
Modifiche al sistema penale. · Italy
Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27