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CAPO IV — ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27