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CAPO IV — ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27