6.
PRESCRIZIONI PER I FRENI 6.1. Oltre ai freni da controllare, il costruttore deve mettere a disposizione del Servizio tecnico incaricato delle prove i disegni dei freni da cui risultino il tipo, le dimensioni ed il materiale degli elementi essenziali e l'indicazione della marca e del tipo delle guarnizioni. Nel caso dei freni idraulici, questi disegni devono contenere l'indicazione della superficie FRZ dei cilindri apriceppi. Il costruttore deve indicare anche il momento massimo di frenatura Mmax che ammette ed il peso GBo di cui al punto 2.2.4. 6.2. Il momento di frenatura Mmax indicato dal costruttore deve corrispondere almeno al doppio della forza P, o al doppio della pressione "p", necessaria per una forza di frenatura di 0,45 GBo. 6.3. I dispositivi di cui al punto 3.3 devono entrare in azione solo quando la forza P o la pressione "p" hanno raggiunto il valore corrispondente alla forza di frenatura di 0,6 GBo. Essi devono evitare che venga oltrepassato il doppio della forza P od il doppio della pressione "p" di cui al punto 6.2.
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