lexiara

2.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono in quale misura applicare, all'occorrenza, ciascuna delle misure previste dagli articoli 4 e 5, tenendo conto della natura dell'agente, dell'intensità e della durata dell'esposizione, della gravità del rischio e delle conoscenze disponibili al suo riguardo, nonché del grado di urgenza delle misure da adottare.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.