lexiara

3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda gli agenti di cui all'allegato II, parte A, un'adeguata sorveglianza dello stato di salute dei lavoratori nel periodo di esposizione; per quanto riguarda gli agenti di cui all'allegato II, parte B, l'accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ad un'adeguata informazione sui pericoli che presentano detti agenti.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.