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Titolo V-BIS — ((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))

TUB

(( 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. 2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04