lexiara

Titolo V-BIS — ((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))

TUB

(( 1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. 2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane. 3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica. ))

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04