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((Capo II — ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA))

TUB

(( 1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori. )) ((2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.)) ((112))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04