((Capo II — ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA))
1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 e' rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3. 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilita' e professionalita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), ((limitatamente ai requisiti di professionalita', c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis)). 3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b). 4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7. 5. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. (112)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04