((Capo II — ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA))
((1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorita' competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse: a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti; b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.)) ((112))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04