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((TITOLO V-ter — ISTITUTI DI PAGAMENTO))

TUB

(( 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04