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((TITOLO V-ter — ISTITUTI DI PAGAMENTO))

TUB

1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione ((, in tutto o in parte,)) di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui e' responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato; b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. 2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, ((lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6) )), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1. 3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114-decies. 4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3. ((78))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04