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((Capo II — ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA))

TUB

(( 1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilita' di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente e' una banca. 2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorita' competente dello Stato ospitante, con periodicita' almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia puo' prevedere una frequenza maggiore. 3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformita' a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea. 4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106. 5. La Banca d'Italia puo' estendere l'applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilita' di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalita' e contenuti dell'informativa.)) ((112))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04