((Capo II — ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA))
TUB
(( 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio. 2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 3. La Banca d'Italia iscrive, altresi', nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.)) ((112))
← Art. 114.4. · All articles · Art. 114.6. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04