TITOLO II — BANCHE Capo I NOZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
(( 1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca e' pari ad almeno euro 200.000. 2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca e' pari ad almeno euro 150.000. 3. I commi 1 e 2 si applicano altresi' alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonche' agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.)) ((98))
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