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Capo II — AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

TUB

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche ((di Stato terzo)), nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04