Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))
(( (Principi generali, gratuita' delle informazioni e divieto di discriminazione). )) 1. ((Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.)) 2. ((Nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:)) a) ((forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;)) b) ((si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita' di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilita' di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.)) 3. ((La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.)) ((120))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04