Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))
01. ((Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.)) ((120)) 02. ((Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinche' i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.)) ((120)) 1. ((Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita':)) ((120)) a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile ((ovvero una combinazione dei due tipi)), e le spese comprese nel costo totale del credito; ((120)) b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; e-bis) ((in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;)) f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04