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Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))

TUB

1. ((Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.)) 2. ((La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni generali.)) ((120))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04