Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))
1. ((Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonche' alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.)) ((120)) 2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. (112)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04