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Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))

TUB

(( (Remunerazioni e requisiti di professionalita'). )) 1. ((I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.)) 2. ((I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche' in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.)) 3. ((La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.)) ((120))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04