((TITOLO VI-bis — AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. ((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.)) ((70)) 2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti. (37)
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