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((TITOLO VI-bis — AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))

TUB

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2 ((, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,)), e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: ((70)) a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. 1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. (37) (38)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04