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((TITOLO VI-bis — AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))

TUB

1. ((E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.)) ((120)) 1-bis. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attivita' finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.)) ((120)) 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2. (70) 3. ((Il mediatore creditizio di cui al comma 1 puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al medesimo comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.)) ((120)) 3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente. (70) 4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.(37) (38) (70)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04