((TITOLO VI-bis — AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
1. ((E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attivita' preparatorie o altre attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.)) Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. ((120)) 1-bis. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di agenzia in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attivita' finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.)) ((120)) 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 6. Gli agenti in attivita' finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. (75) 7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (75) 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (75) 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (37) (38)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04