Capo III — REGOLE GENERALI E CONTROLLI
1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, ((ordinare la restituzione)) delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; ((120)) b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario. (38)
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