((Capo IV — PARTECIPAZIONE AL CAPITALE))
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 ((e dall'articolo 114.13)).((112)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni. 2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.
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