((Capo IV-bis — AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
TUB
(( 1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.)) ((37))
← Art. 140. · All articles · Art. 141. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04