lexiara

Capo II — AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

TUB

1. Le banche italiane possono esercitare le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 4. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia puo' vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operativita' qualora tali condizioni non siano soddisfatte.)) ((118)) 5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane. 5-bis. ((La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.)) ((118))

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04