Capo II — AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
TUB
1. La Banca d'Italia ((...)) disciplina l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
← Art. 16. · All articles · Art. 18. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04