Titolo II — (( (Obblighi) )) Capo I (( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) )) Sezione I ((...))
(( (Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse). )) 1. ((Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato:)) a) ((il nome e il cognome del titolare effettivo;)) b) ((il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;)) c) ((il Paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;)) d) ((le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo 22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale.)) 2. ((Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche:)) a) ((i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per finalita' giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;)) b) ((gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle universita' nonche' il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalita' connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;)) c) ((persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;)) d) ((soggetti obbligati di Paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo;)) e) ((autorita' di Paesi terzi omologhe delle autorita' competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali;)) f) ((autorita' incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorita' incaricate dell'iscrizione delle societa' nel registro di cui all'articolo 16 della medesima direttiva, e le autorita' incaricate di controllare la legalita' delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle societa' di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132;)) g) ((autorita' competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione europea;)) h) ((le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo;)) i) ((le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonche' l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;)) l) ((fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorita' competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorita' competente.)) 3. ((Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.)) 4. ((In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.)) 5. ((L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies. E' garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identita' digitale, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 6. ((La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.)) 7. ((La Camera di commercio territorialmente competente comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) 2016/679:)) a) ((in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;)) b) ((in caso di accesso effettuato per conto di una persona giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica.)) 8. ((In caso di accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorita' competenti di Paesi terzi, omologhe a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare informazioni relative all'identita' delle stesse per il periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali autorita'. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, le autorita' di cui al primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione della loro identita' deve essere esclusa e specificano i motivi di tale esclusione, nonche' il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro identita'.)) 9. ((Il termine di cui al comma 8 non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorita'. Decorso il termine di cui al primo periodo e' possibile presentare nuova richiesta motivata di proroga.))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04