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Titolo II — (( (Obblighi) )) Capo I (( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) )) Sezione I ((...))

1. ((I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva di cui all'articolo 21-quater sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo articolo 21-quater, a seguito della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che attesti la sussistenza dei seguenti presupposti:)) a) ((l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata dal richiedente, connessa con la finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;)) b) ((a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.)) 2. ((La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identita' del richiedente, da effettuare attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispone.)) 3. ((Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva sia gia' stato accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1, lettera a), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.)) 4. ((Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego e' motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso, ai sensi del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende respinto.)) 5. ((Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente puo' prorogare il termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni lavorativi. La proroga e' disposta anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere elevato, il termine puo' essere prorogato di ulteriori dodici giorni lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo e' disposta anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione al richiedente l'accesso.)) 6. ((L'Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.)) 7. ((Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rilascia un certificato che consente l'accesso per tre anni. L'accesso e' consentito ai dati riguardanti i medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non appartiene alle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b). La Camera di commercio territorialmente competente risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva da parte del medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta di accesso, la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9.)) 8. ((I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1, lettera a).)) 9. ((Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo interesse all'accesso in capo al richiedente.)) 10. ((La Camera di commercio territorialmente competente respinge la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei seguenti casi:)) a) ((il richiedente: 1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al comma 1; 2) non e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del comma 7; 3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva; 4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle informazioni di cui all'articolo 21-quater e' in contrasto con quanto previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;)) b) ((nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per finalita' non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;)) c) ((nei casi di cui all'articolo 21-sexies, nei termini e secondo le procedure ivi previsti;)) d) ((nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva, accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo 21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni.)) 11. ((Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la Camera di commercio territorialmente competente puo' chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, e' prorogato di sette giorni.)) 12. ((La Camera di commercio territorialmente competente documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari ai sensi del comma 11.)) 13. ((La Camera di commercio territorialmente competente revoca l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validita' del certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di commercio territorialmente competente, nonche' in caso di revoca dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del registro in altro Stato membro.)) 14. ((Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) 15. ((La Camera di commercio territorialmente competente assicura i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo le opportune informazioni presso altre amministrazioni e organismi. A tal fine l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi interessati.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04