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Titolo II — (( (Obblighi) )) Capo I (( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) )) Sezione I ((...))

1. ((La Camera di commercio territorialmente competente puo' escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonche' i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta'.)) 2. ((Ai fini dell'esclusione dell'accesso di cui agli articoli 21-ter e 21-quater, la comunicazione delle informazioni sulla titolarita' effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), puo' essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1, unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare effettivo.)) 3. ((La dichiarazione di cui al comma 2 contiene un'indicazione puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica come l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo e' corredata degli elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della dichiarazione di cui al comma 2 o della relativa documentazione a supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente competente entro i termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a).)) 4. ((Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-ter o 21-quater intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi dei commi 2 e 3, tenendo comunque conto del principio di proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.)) 5. ((Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente ritenga sussistenti le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5, e, in caso di accoglimento parziale, anche al controinteressato all'accesso. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma e' motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 7. In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo 21-quinquies, comma 5, l'accesso si intende respinto. In caso di accoglimento parziale della richiesta di accesso ai sensi del presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale da parte del controinteressato.)) 6. ((Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3 adotta un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quater, commi 6 e 7, il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato al controinteressato all'accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la Camera di commercio territorialmente competente informa il richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte del controinteressato.)) 7. ((Avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) 8. ((In ogni caso, le esclusioni dell'accesso a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, quando operano come pubblici ufficiali.)) 9. ((Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali e della comunicazione alla Commissione europea.)) 10. ((Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dei commi 2 e 3, mediante l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma 4, rendendo i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04