Titolo II — (( (Obblighi) )) Capo I (( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) )) Sezione I ((...))
1. ((Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonche' dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.)) 2. ((Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:)) a) ((la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi del decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a);)) b) ((l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter;)) c) ((l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 21-quater.)) 3. ((I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva, in caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.))
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