Sezione III — ((...))
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attivita'. ((1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) puo' essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.))
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